Credito d’imposta

Domande relative al credito di imposta

 

Il credito d’imposta spetta alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ad incremento della media dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti.
Per “lavoratore svantaggiato” si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • il lavoratore con più di 50 anni di età;
  • l’adulto che vive con una o più persone a carico;
  • il lavoratore occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto-rappresentato;
  • il componente di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Il lavoratore “molto svantaggiato” è un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi.
Il bonus è pari al 50% del costo salariale sostenuto nei 12 mesi successivi alla data di assunzione.
Il costo salariale comprende:
  • la retribuzione lorda, prima delle imposte;
  • i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
  • i contributi assistenziali per figli e familiari.
Il bonus può essere utilizzato solo in compensazione in F24, entro 3 anni dalla data di assunzione.
Il diritto al bonus decade:
  • nel momento in cui il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato, alla fine di ogni mese, è inferiore o uguale alla media dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la data di assunzione;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 se si tratta di PMI);
  • qualora siano accertate violazioni fiscali o contributive in materia di lavoro dipendente, sanzionate in misura non inferiore a 5.000,00 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

 

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