Il certificato medico on line

Domande relative al certificato medico on line

La nuova procedura prevede che il certificato di malattia venga inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilasci
Il lavoratore non ha più l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro e all’INPS la copia cartacea dell’attestazione di malattia entro il due giorni successivi. Resta fermo l’obbligo di rispettare i termini entro i quali, secondo le previsioni del CCNL, il lavoratore deve comunicare la sua assenza per malattia. Ad esempio, un lavoratore del settore industria metalmeccanica deve avvertire il datore di lavoro entro il primo giorno di assenza. Il lavoratore può:
  • chiedere l’invio del certificato medico sulla propria casella di PEC;
  • attraverso l’accesso tramite PIN: visualizzare e stampare tutti i suoi certificati medici;
  • attraverso il numero identificativo: visualizzare e stampare tutti gli attestati di malattia.
L’attestazione reca la prognosi ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia. Il certificato medico reca, oltre che la prognosi, anche la diagnosi (causa della malattia).
Il datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia. Tuttavia, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.
Il datore di lavoro può consultare e stampare gli attestati di malattia sul sito dell’ INPS, previo riconoscimento tramite PIN o tramite il suo consulente del lavoro incaricato. In alternativa, il datore di lavoro può richiedere all’INPS l’invio delle attestazioni di malattia direttamente sulla propria casella di posta elettronica certificata (pec).
La procedura telematica di invio del certificato di malattia diventerà pienamente operativa al termine del periodo transitorio e, quindi, dal 14 settembre 2011.
L’obbligo di invio del certificato medico mediante raccomandata entro 2 giorni dal rilascio – salve diverse disposizioni regolamentari previste dal contratto collettivo – torna immediatamente in vigore in caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia “per qualsiasi motivo”. Tali casi, in via esemplificativa, possono consistere nel:
  • rilascio del certificato di malattia solamente in forma cartacea da parte di un medico non dipendente dal Ssn e non convenzionato con esso;
  • rilascio del certificato da parte di una struttura ospedaliera o di pronto soccorso (fino all’avvenuta integrazione nel sistema di queste strutture);
  • malattia insorta in un altro Stato;
  • impossibilità del sanitario – normalmente abilitato e operante in tal senso – a trasmettere la certificazione telematica per problemi di tipo tecnologico.

 

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