imagesCon sentenza n. 3836 del 26.02.2016, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato un importante principio in tema di licenziamento dei soci delle società cooperative, in particolare precisando che ove la esclusione del socio dalla società cooperativa venga disposta con delibera assembleare, il socio che contesti l’atto risolutivo dovrà necessariamente opporsi alla delibera, nelle forme e nei termini di decadenza previsti dalla legge (art. 2533 c.c.), e ciò anche allorquando la società abbia intimato il licenziamento, giacché il difetto di opposizione rende definitivo lo scioglimento del rapporto sociale e produce gli effetti previsti dalla legge (art. 5, comma 2, legge n. 142/2001), rendendo inammissibile per difetto di interesse l’azione proposta per contestare la legittimità del solo licenziamento.