DL AIUTI-TER e nuova UNA TANTUM da 150 EURO

Nella bozza de decreto Aiuti ter, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 settembre scorso, viene confermata l’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori di altri redditi e i lavoratori autonomi.

Lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro riceveranno direttamente dal datore di lavoro, in detto mese, un importo pari a 150 euro, non soggetto ad IRPEF e non pignorabile.

Il datore di lavoro compenserà l’importo corrisposto con i contributi dovuti all’INPS.

Pensionati

Ai pensionati penserà direttamente l’Istituto previdenziale che erogherà nel mese di novembre l’importo di 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che il loro reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia. Non entrano nel computo del reddito imponibile i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Percettori di altri redditi

Un particolare regime interessa i lavoratori domestici: l’INPS erogherà nel mese di novembre l’indennità di 150 euro a quelli già beneficiari dell’indennità di 200 euro purchè abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto aiuti-ter.

L’indennità sarà erogata direttamente nel mese di novembre anche ai percettori di NASPI e di disoccupazione agricola nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Entrano nel diritto, a particolari condizioni, i lavoratori stagionali, i lavoratori di competenza INPS e Sport e Salute, i lavoratori dello spettacolo e i nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza.

Autonomi e professionisti

Viene riproposta anche l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’art. 33 del D.L. n. 50/2022 che è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.