Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS modifica il proprio orientamento sulla decorrenza della tutela previdenziale in caso di certificato medico rilasciato il giorno successivo all’inizio della malattia. La novità riguarda le visite effettuate presso l’ambulatorio del medico curante.

La regola generale resta invariata: ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia, l’evento decorre dalla data di redazione del certificato medico, con il quale il medico attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

L’INPS ha, tuttavia da tempo ammesso, in presenza di determinate condizioni, il riconoscimento della tutela anche per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato. In particolare, tale possibilità era riconosciuta quando il medico, a seguito di visita domiciliare, indicava nel certificato che il lavoratore aveva dichiarato di essere ammalato dal giorno precedente.

Il precedente orientamento escludeva, invece, tale possibilità nel caso in cui la visita fosse stata effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Cosa cambia dal 4 settembre 2026

Con la circolare n. 92/2026 l’INPS, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, supera il precedente orientamento applicativo.

A decorrere dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio.

La nuova indicazione tiene conto dell’attuale organizzazione dell’assistenza territoriale e, in particolare, delle situazioni nelle quali il medico di medicina generale non sia in grado di visitare il lavoratore nello stesso giorno, anche per effetto della programmazione degli accessi agli ambulatori.

Attenzione: non si tratta di una generale retrodatazione della malattia

La portata della circolare deve essere correttamente circoscritta.

Il principio generale continua a essere quello della decorrenza della tutela dalla data di redazione del certificato. La nuova disposizione consente di riconoscere, ai fini previdenziali, esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.

Inoltre, tale riconoscimento non opera se il giorno precedente è un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale. In queste giornate, infatti, secondo quanto precisato dall’INPS, è garantito il servizio di continuità assistenziale.

Pertanto, la circolare non introduce la possibilità per il medico di certificare liberamente periodi di malattia anteriori alla visita e non consente di far decorrere la tutela previdenziale da più giorni prima rispetto alla redazione del certificato.

Gli effetti pratici

La modifica assume rilievo ai fini della corretta individuazione del primo giorno dell’evento di malattia, data che incide, tra l’altro, sul computo del periodo di carenza, sulle percentuali di indennizzo e sul periodo massimo assistibile.

In sostanza, dal 4 settembre 2026, il lavoratore che venga visitato nell’ambulatorio del proprio medico il giorno successivo all’insorgenza della malattia può ottenere il riconoscimento della tutela previdenziale anche per il giorno precedente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’INPS.

Rimane quindi essenziale distinguere questa specifica ipotesi dalla retrodatazione del certificato per periodi più ampi, che la circolare n. 92/2026 non autorizza.