imagesDal 6 febbraio 2016, con l’entrata in vigore del DLgs n. 8/2016,  l’omesso versamento dei contributi previdenziali fino a 10 mila euro annui non è più sanzionato penalmente.
Infatti, a seguito della modifica normativa, si configurano due diverse fattispecie di illecito: una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo.
In particolare, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonchè dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata, per un importo superiore ad euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata).
Nell’ipotesi in cui, invece, l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Se il datore di lavoro provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione non è punibile con la sanzione penale e la multa, e neanche assoggettabile alla sanzione amministrativa.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, a tal proposito, ricorda che l’art. 8, comma 1, prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Per conoscere gli illeciti oggetto di  DEPENALIZZAZIONE.