Con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, l’INPS chiarisce le modalità di fruizione del doppio bonus previdenziale per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

Per il 2022 queste lavoratrici potranno cumulare la riduzione contributiva del 50% e, sulla quota di contribuzione residua, l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali incrementata di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Rientro dal congedo di maternità: a chi spetta l’esonero contributivo

L’esonero contributivo può essere riconosciuto:
1) in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022;
2) a tutte le lavoratrici madri dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, anche se part-time, apprendiste, lavoratrici domestiche o con rapporto di lavoro intermittente ovvero instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro o a scopo di somministrazione;
3) alle lavoratici dipendenti di datori di lavoro privati, anche se agricoli e non imprenditori;
4) in caso di rientro nel posto di lavoro a seguito della fruizione del congedo di maternità.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione (articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165).

Rientro dal congedo di maternità: importo della riduzione contributiva
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice per una durata massima di 12 mensilità che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata:
• l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali prevista dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022,
• e, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incremento di riduzione di 1,2 punti percentuali di cui all’articolo 20, comma 1, del Decreto Aiuti-bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155).