Le nuove regole per la cig in deroga in Puglia

Il 29 giugno 2011 è stato siglato presso la Regione Puglia un accordo tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione della nuova procedura di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga a decorrere dal 1° luglio 2011.

Nell’accordo vengono confermati i destinatari dell’intervento e, nello specifico:

  • datori di lavoro per i quali non sussiste alcuno strumento di ammortizzatore sociale previsto dalla normativa vigente (tipologia A);
  • imprese che non possono più fruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente (tipologia B);
  • enti di formazione professionale, studi professionali e associazioni di categoria presenti nel CNEL (tipologia C).

Beneficiari sono tutti i  lavoratori subordinati, anche a tempo determinato, con anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

La durata del trattamento non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga in presenza dei necessari requisiti.

Le imprese che abbiano già concluso la procedura di consultazione sindacale con previsione del ricorso alla cig in deroga fino al 31 dicembre 2011, dovranno presentare apposita istanza alla Regione Puglia corredata dalla documentazione di rito.

Le imprese che abbiano concluso accordi fino al 30 giugno 2011 e che siano stata autorizzate a beneficiare del trattamento fino alla stessa data dovranno avviare, entro e non oltre il 15 luglio 2011, una nuova procedura di consultazione sindacale e, successivamente, inviare l’istanza alla Regione Puglia.

A partire dal 1° gennaio 2012 il trattamento di cig in deroga sarà prioritariamente riconosciuto laddove sussistono ragionevoli previsioni di ripresa dell’attività lavorativa.

Per le nuove concessioni, dal 1° luglio 2011, l’erogazione del trattamento potrà essere effettuata solo nella forma del pagamento diretto da parte dell’INPS.

Per consultare clicca qui: accordo cig e mobilita in deroga regione puglia 29 06 2011