Con decreto direttoriale dell’8 agosto 2014, n. 1709 (pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in data 2 ottobre 2014) è stato introdotto un incentivo (c.d. ‘Bonus Occupazione’) per le assunzioni di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani effettuate dal 3 ottobre 2014 (giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto) al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite alle regioni.
Per fruire dell’incentivo, il datore di lavoro deve assumere giovani con le seguenti caratteristiche:
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età compresa tra i 16 ed i 29 anni (che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni);
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non occupati (disoccupati o inoccupati, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000) e nemmeno inseriti in un percorso di studio o di formazione.
L’incentivo è riconosciuto:
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per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
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a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi;
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a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 12 mesi.
Inoltre, l’incentivo è riconosciuto:
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in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro;
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in caso di assunzione come socio lavoratore di cooperative, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo, invece, è escluso per:
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contratto di apprendistato;
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lavoro domestico;
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lavoro intermittente;
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lavoro ripartito;
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lavoro accessorio.
L’importo dell’incentivo è determinato in relazione al tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane ammesso al Programma.
Classe di profilazione del giovane | ||||
Bassa | Media | Alta | Molto alta | |
a) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi | – | – | € 1.500 | € 2.000 |
b) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi | – | – | € 3.000 | € 4.000 |
c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) | € 1.500 | € 3.000 | € 4.500 | € 6.000 |
Nel caso di lavoro a tempo parziale l’importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
Qualora, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell’incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore che ne faccia richiesta spetta l’incentivo relativo ai contratti a tempo determinato, ridotto dell’importo già percepito.
In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro.
Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l’incentivo è fruibile in 6 quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Per fruire del bonus, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’Inps, che dovrà, entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto in esame nella G.U., emanare una circolare in merito alle modalità di richiesta e di fruizione del beneficio.
Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare.
Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’Inps autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.