Con la circolare n. 96 del 5 agosto 2002 vengono fornite dall’Inps istruzioni a proposito del bonus per lavoratori fragili introdotto dal comma 969 dell’art. 1 della L. n. 234/2021.

Destinatari del bonus sono i lavoratori “fragili” del settore privato destinatari nel 2021 della tutela prevista dall’art. 26 del decreto “Cura Italia”, vale a dire:

  • operai del settore industria;
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori marittimi.

Non rientrano, invece, nel trattamento in esame i collaboratori familiari, gli impiegati e i Quadri dell’industria, i Quadri dell’artigianato, i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata.

Il bonus, quali i requisiti?

I lavoratori fragili devono, ai fini della concessione del bonus, autocertificare la presenza delle seguenti condizioni:

  • essere stati titolari nel 2021 di rapporto di lavoro dipendente nel settore privato beneficiando della tutela previdenziale della malattia a carico dell’Inps;
  • avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia attestanti disabilità grave, una condizione di rischio per immunodepressione, per esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita;
  • avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia;
  • non aver lavorato nel 2021 in modalità agile nei periodi oggetto di certificazione.

Periodo massimo indennizzabile di malattia

Il bonus, erogato una tantum e compatibile con altre indennità percepite dal richiedente, richiede come requisito fondamentale il superamento del periodo massimo indennizzabile di malattia, che si determina come segue:

  • operai dell’industria, del terziario e servizi, del settore agricolo a tempo indeterminato: 180 giorni nell’anno solare;
  • operai dell’industria, operai e impiegati del terziario e servizi a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni lavorati nei dodici mesi precedenti da un minimo di trenta ad un massimo di 180 nell’anno solare;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato: l’indennità spetta con almeno cinquantuno giornate di lavoro nell’anno precedente o in quello in corso e il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare;
  • lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato: l’indennità è subordinata dal 26 maggio 2021 al requisito di quaranta contributi giornalieri accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia, con numero massimo di 180 giornate indennizzabili;
  • lavoratori dello spettacolo a tempo determinato: da un minimo di trenta giorni a un massimo di 180 nell’anno solare;
  • lavoratori marittimi: le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare spettano per un massimo di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo, mentre quella per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Presentazione della domanda

La domanda per il bonus è presentata entro il 30 novembre 2022 accedendo, attraverso l’apposita sezione nel portale web dell’Istituto, con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS.
In alternativa è possibile contattare il servizio di Contact Center al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile o presentare domanda tramite patronato.

Il bonus è erogato dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.