imagesCAQRZX4PLa Riforma Fornero (art. 4 comma 11 L. 28.06.2012 n. 92)  ha introdotto particolari agevolazioni contributive nel caso di assunzione di  “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea”.

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’assunzione di tali lavoratrici  consente una riduzione nella misura del  50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo pari a:

  1. max 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, le agevolazioni possono prolungarsi fino al 18 mesi dall’assunzione originaria;
  2. max 18 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2014, a causa del mancato rinnovo della Carta degli aiuti a finalità regionale con la quale, per il periodo 2007-2013 successivamente prorogato al 30.06.2014, sono state individuate le regioni destinatarie dei predetti finanziamenti,  non è più possibile accedere ai  benefici previsti per l’assunzione della categoria di lavoratrici di cui sopra (cfr messaggio INPS 6235 del 23.07.2014).