L’art. 18 del D.L. n. 5/2012 ha abrogato quella parte dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 nella quale si prevedeva la possibilità di comunicare ai servizi competenti i c.d. lavoratori extra (assunti per una durata non superiore a tre giorni) del settore turistico e pubblici esercizi entro 5 giorni dall’assunzione.

Di conseguenza, in virtù di una integrazione dell’art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/1996, anche i lavoratori extra sono soggetti agli obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori del turismo e dei pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di effettuare una comunicazione, pur sempre preventiva, dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da completare entro i successivi tre giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

A tal proposito, il Ministero evidenzia che, al fine di garantire una corretta instaurazione del rapporto, in caso di assunzione di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego è prevista l’applicazione della maxi sanzione.

Restano ferme, comunque, le deroghe generali previste in caso di “urgenza” e “forza maggiore”.