Con il decreto legge n. 57 del 12 maggio scorso  sono state pubblicate due proroghe delle attuali disposizioni contenute nel Dlgs n. 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) riguardanti:

  1. i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
  2. gli impianti già gestiti dalle ferrovie dello Stato.

L’articolo 29, comma 5, del Tu stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito decreto ministeriale. Nelle more dell’emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento.
Poiché si avvicinava tale termine ed il decreto ministeriale non è stato ancora emanato, è venuto in soccorso il citato decreto legge il quale ha stabilito che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, che comunque ai sensi degli articolo 17/a e 28 del Tu deve essere sempre effettuata, pur senza elaborare il documento della sicurezza di cui al richiamato articolo 28. Tale deroga, che non si applica alle aziende che svolgono attività in particolari settori individuati nell’articolo 31, comma 6 del Tu, opererà fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012.