Il periodo di comporto è quel periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonostante l’esecuzione della prestazione venga sospesa per fatto inerente alla sua persona.
Il periodo di comporto può corrispondere ad un’unica assenza continuata (cd. comporto unitario), ovvero a più assenze frazionate nel tempo (cd. comporto per sommatoria).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20106/2014, ha stabilito che nel calcolo del periodo di comporto ai fini del licenziamento di un dipendente vanno considerati, oltre ai giorni lavorativi che vanno dalla data di inizio della malattia alla data di fine evento morboso indicati sul certificato medico, anche i giorni festivi se in quelli antecedenti o successivi il lavoratore era in malattia.
La ratio risiede nella presunzione che la situazione clinica prima e dopo il giorno festivo sia rimasta inalterata.
Per lo stesso principio nel calcolo dei giorni di assenza utili a determinare il periodo di comporto devono essere conteggiati, inoltre, anche quelli non lavorativi, se questi ricadono all’interno di periodi di assenza di malattia.