Con l’accordo collettivo siglato in data 31 luglio 2017 da Assotelecomunicazioni-Asstel e Assocontact con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil sono state introdotte alcune importanti novità volte a garantire un insieme di tutele ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa outbound, spesso oggetto di abusi datoriali in grado di mascherare veri e propri rapporti di lavoro subordinato.

In particolare l’accordo si applica ai collaboratori coordinati e continuativi di call center, le cui imprese applichino il contratto collettivo nazionale Telecomunicazioni – TLC, che svolgono in outbound attività di:

  • vendita diretta di beni e servizi
  • recupero crediti telefonico
  • attività di ricerca di mercato.

Vale la pena ricordare che l’articolo 2 del D. Lgs. 81/2015 ha ridotto in maniera importante le ipotesi in cui è possibile ricorrere a rapporti di collaborazione A partire dal 1° gennaio 2016, infatti, il comma 1 del suddetto articolo prevede che per qualificare le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto sono indispensabili i requisiti della etero direzione e della etero organizzazione; in presenza di rapporti di collaborazione che si concretano in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Al comma 2 lo stesso articolo prevede delle ipotesi di collaborazione cui non si applica la restrittiva normativa contenuta nel decreto.

Si tratta di:

  1. collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore. Qui, il pensiero corre al contratto collettivo dei lavoratori dei call-center, ma la disposizione non esclude altre forme di intervento in settori del tutto particolari.
  2. collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali ove è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, nonché alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Le parti sociali del settore telecomunicazioni, sottoscrivendo l’accordo collettivo applicabile ai collaboratori dei call center operanti “outbound”, hanno inteso sottrarre anche i contratti di collaborazione, stipulati a norma dell’articolo 2 del dlgs. n. 81/2015 ed etero-organizzati, al regime del lavoro subordinato.

Tra le altre novità contenute nell’accordo va evidenziata anche la possibilità riconosciuta al committente di recedere dal contratto di collaborazione prima della scadenza solo per giusta causa e per oggettiva inidoneità professionale del collaboratore.

Il collaboratore in tal caso conserverà comunque il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento della cessazione del rapporto.

Qualora il committente scegliesse di cessare unilateralmente il contratto per ragioni diverse da quelle sopra indicate si applicherà l’articolo 2227 del Codice Civile che considera anche il mancato guadagno del prestatore d’opera.

È stato altresì fissato il livello retributivo orario, corrispondente al minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del CCNL TLC per le ore di effettiva prestazione, incluso pause e attività preparatorie. Tuttavia, il valore pieno del minimo tabellare (minimo, ex contingenza ed EDR) andrà gradualmente a regime:

  • 80% fino al 31.3.2019;
  • 90% fino al 31.3.2020;
  • 100% dal 1.4.2020.

Inoltre, i collaboratori – anche discontinui – che abbiano maturato un periodo minimo di 4 mesi presso la stessa unità produttiva o azienda potranno esercitare il diritto di prelazione presentando ogni anno un’apposita domanda scritta all’unità o all’azienda.

Ai collaboratori in forza dal 15 febbraio 2017 sarà poi assicurata l’assistenza sanitaria integrativa per la copertura del rischio per grandi interventi, cure di lungo periodo e gravidanza/maternità, a un costo di 7 euro mensili per ciascun collaboratore interamente a carico del committente. La polizza, però, potrà anche essere estesa a rischi più ampi con un costo di 8 euro, di cui 2 euro a carico del collaboratore e 6 euro a carico del committente.