La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n 24.439 del 1° dicembre 2015, torna sul tema dell’indennità di turno, prevedendone il riconoscimento nei giorni di assenza per riposo compensativo.
Nello specifico, la Corte ha espressamente sancito che ”l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicché essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni“.
Nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, così come tra l’altro statuito dall’art. 59 del CCNL Case di Cura Private che espressamente dispone “il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno)”, recependo dunque in toto il principio secondo cui “il pagamento dell’indennità di turno compete al lavoratore solo per i periodi di effettiva prestazione in turno, cui sono equiparati unicamente i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni rese rispetto all’ordinario debito orario”.