Con separati accordi 20 aprile 2016, Fise-Confindustria, Confapi-Unionservizi, Legacoop-Servizi, Federlavoro-Confcooperative e Agci-Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno disciplinato l’adesione al Fondo Asim delle aziende iscritte ad un fondo diverso o prive di assistenza sanitaria.
Le aziende che alla costituzione del Fondo (13 novembre 2013) avevano un diverso sistema di assistenza sanitaria invieranno al Fondo entro il 30 ottobre 2016 i moduli e la documentazione richiesti e il Fondo le regolarizzerà entro 180 giorni dalla presentazione delle richieste.
Le aziende che non hanno attiva alcuna assistenza sanitaria invieranno al Fondo i moduli e la documentazione richiesti ed a decorrere dal 20 aprile 2016 iscriveranno i lavoratori, all’inizio di ogni mese.
La quota una tantum d’iscrizione, per dipendente, è pari a:
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€ 40 per le aziende che iscriveranno i lavoratori entro il 30 giugno 2016;
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€ 200 per le aziende che iscriveranno i lavoratori dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2016.
La contribuzione è quella ordinaria (€ 4 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali ed € 6 mensili per i lavoratori con orario superiore).
Così come previsto dal verbale di accordo siglato il 16.07.2014 per il settore multiservizi, le quote versate all’assistenza sanitaria integrativa rientrano nel trattamento economico complessivo dovuto ai lavoratori. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal Fondo ASIM.
Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa nei limiti di cui al presente articolo è irrinunciabile da parte del lavoratore.