ccnlIn data 9 febbraio 2017, Federalberghi FAITA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo che proroga la validità del CCNL Turismo fino al 31 dicembre 2018, per 68 mesi complessivi in luogo dei 36 canonici.

L’accordo prevede delle rilevanti riduzioni del costo relativo ai lavoratori assunti prima del 14 novembre 2016 e semplificazioni in materia di contratto a tempo determinato.

In particolare stabilisce che i datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione all’accordo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento retributivo pari o superiore a quello previsto dall’accordo stesso, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all’accordo 30 novembre 2016:

Alberghi, Alberghi diurni, Campeggi

Livelli

Importi mensili

dal 1.11.2016

dal 1.08.2017

dal 1.1.2018

A

2.159,15

2.199,06

2.210,16

B

1.999,42

2.036,37

2.046,20

1

1.863,27

1.897,70

1.906,44

2

1.703,52

1.734,99

1.742,47

3

1.606,97

1.636,64

1.643,37

4

1.516,59

1.544,59

1.550,69

5

1.422,77

1.449,03

1.454,28

6S

1.368,29

1.393,54

1.398,37

6

1.342,89

1.367,55

1.378,55

7

1.264,50

1.287,82

1.291,81

Alberghi e campeggi minori

Livelli

Importi mensili

dal 1.11.2016

dal 1.08.2017

dal 1.1.2018

A

2.146,79

2.186,12

2.196,97

B

1.988,18

2.024,60

2.034,21

1

1.852,04

1.885,93

1.894,45

2

1.693,98

1.725,00

1.732,29

3

1.598,54

1.627,81

1.634,37

4

1.509,29

1.536,94

1.542,89

5

1.416,02

1.441,95

1.447,07

6S

1.362,10

1.387,05

1.391,76

6

1.336,66

1.361,32

1.371,95

7

1.258,88

1.281,94

1.285,81

Inoltre, al fine di contenere le dinamiche di costo, per lavoratori in forza prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall’accordo del 18 gennaio 2014, è previsto che siano escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR:

  • i ratei mensili di quattordicesima mensilità (del periodo 1° marzo 2017 – 30 giugno 2019);
  • gli importi dei permessi non goduti entro l’anno di competenza da pagare entro il 30 giugno dell’anno successivo, in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.

Tali disposizioni possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro costituiti sorti successivamente al 14 novembre 2016 solo nel caso in cui agli stessi vengano applicati i livelli retributivi previsti dall’accordo del 18 gennaio 2014.

 Infine l’accordo interviene sul c.d. “stop and go”, ossia sulla durata degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo prevista dal Jobs Act in 10 o 20 giorni, a seconda si tratti di rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi. Per i contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017, la durata di tali intervalli è fissata in 8 o 15 giorni (8 giorni per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi e 15 giorni se superiore a sei mesi).