Con la circolare 17 luglio 2015 n. 139, l’Inps fornisce chiarimenti sul congedo parentale così come modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
L’art. 26 del decreto prevede che le nuove disposizioni si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015: quindi, per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno (entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2015.
L’Inps fornisce istruzioni in ordine all’elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed all’elevazione dei limiti temporali di indennizzo da 3 a 6 anni.
In particolare, l’Inps chiarisce che:
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i periodi di congedo parentale fruiti entro i 6 anni di età del bambino, oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, per un periodo massimo complessivo tra i genitori pari a 6 mesi, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
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i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07);
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i periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in alcun caso indennizzati.
La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Le domande di congedo parentale all’Inps, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate in modalità telematica, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande.