L’Inps, con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, fornisce indicazioni sulle modalità di attribuzione dello sgravio contributivo di cui al D.M. 12 settembre 2017 (v. il nostro Notiziario del 19 ottobre 2017), per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita privata e lavoro dei lavoratori.
Ricordiamo che lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.
Gli istituti di conciliazione devono essere minimo due tra quelli indicati nell’articolo 3 del D.M. 12 settembre 2017, di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B), di seguito riportate:
A) Area di intervento genitorialità
- estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- previsione di nidi d’infanzia/Asili nido/Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
- lavoro agile;
- flessibilità oraria in entrata e uscita;
- part-time;
- banca ore;
- cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale
- convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- convenzioni con strutture per servizi di cura;
- buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.
Per poter beneficiare dello sgravio contributivo il contratto collettivo aziendale deve essere depositato preso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) con modalità telematica; l’avvenuto deposito del contratto è oggetto di controllo in sede di ammissione al beneficio.
La conformità del contratto collettivo aziendale alle disposizioni contenute nel D.M. 12 settembre 2017 è oggetto di dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, e potrà essere oggetto di controllo da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La fruizione dello sgravio contributivo è comunque subordinata al rispetto delle condizioni sul possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Lo sgravio in esame consiste in una riduzione contributiva per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.
L’Inps precisa che, ai fini della presentazione della domanda e del calcolo dello sgravio, il datore di lavoro va inteso sempre come soggetto unitario, identificato dal codice fiscale, indipendentemente dalla pluralità di posizioni contributive aperte presso l’Istituto.
Lo sgravio non può superare un importo pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda.
Ciascun datore di lavoro può fruire dello sgravio una sola volta nell’ambito del biennio 2017-2018, periodo per il quale lo sgravio è attualmente finanziato. Pertanto la domanda può essere presentata per una sola annualità.
Modalità di accesso allo sgravio
I datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’Inps utilizzando il modulo on-line di “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
La domanda deve contenere i seguenti dati:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l’ITL territorialmente competente;
d) il codice deposito contratto;
e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del D.M. 12 settembre 2017.
Per l’ammissione al beneficio a valere sulle risorse 2017, la data di sottoscrizione e deposito del contratto deve essere ricompresa tra l’1 gennaio e il 31 ottobre 2017 e la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017.