La legge di Bilancio 2019 ha introdotto una serie di novità in materia di gestione del rapporto di lavoro volte a promuovere la conciliazione vita-lavoro e a sostenere i nuclei familiari in difficoltà.
Tra queste sicuramente è da evidenziare l’estensione della flessibilità nella gestione del congedo obbligatorio di maternità a seguito della quale le lavoratrici non impiegate in attività pericolose, faticose o insalubri, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità pari a 5 mesi, potranno assentarsi dal lavoro non solo a partire dal mese precedente la data presunta del parto, ma a partire dalla data stessa del parto e fino a 5 mesi dopo.
Ricordiamo che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 16 del testo unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) è severamente vietato adibire le donne al lavoro:
- durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto in tema di flessibilità del congedo di maternità,
- ove il parto avvenga oltre tale data , per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella efffettiva;
- durante i tre mesi successivi al parto e gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Già l’art. 20 del D.LGS. 151/2001, in costanza di determinate condizioni, prevedeva la possibilità di posticipare l’inizio dell’astensione obbligatoria a un mese precedente la data presunta del parto dando la così alle mamme la possibilità di usufruire del congedo di maternità per i 4 mesi successivi l’arrivo del nuovo nato.
Ovviamente anche nel caso il cui la lavoratrice madre intenda usufuire della più estesa flessibilità concessa dalla legge di Bilancio 2019 sarà necessario che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente a i fini della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alcuno alla salute della gestante e del nascituro.