Il 29 novembre 2011 le Organizzazioni di categoria (Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) hanno sottoscritto definitivamente l’ipotesi di accordo 27 settembre 2011 per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da studi professionali, scaduto il 30 settembre 2010.
Il nuovo contratto decorre dal 1° ottobre 2010 ed avrà scadenza il 30 settembre 2013.
Minimi tabellari e Scatti d’anzianità. Previsti aumenti dei mini tabellari con decorrenza ottobre 2010 che possono essere assorbiti fino a concorrenza gli importi già riconosciuti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali.
Gli importi arretrati della retribuzione vengono corrisposti ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2011 con le seguenti modalità:
– il 60% delle mensilità precedenti, con la retribuzione di novembre 2011;
– il 40% delle mensilità precedenti, con la retribuzione di febbraio 2012.
E’ stato rideterminato l’importo unitario degli scatti di anzianità maturati successivamente al 1° ottobre 2011.
Assistenza integrativa. La contribuzione mensile da versare da parte del datore di lavoro alla CADIPROF viene così elevata:
– € 14,00 per beneficiario, a decorrere dal 1° ottobre 2011;
– € 15,00 per beneficiario, a decorrere dal 1° settembre 2013.
La quota una tantum da versare per ciascun beneficiario a titolo di iscrizione resta pari a € 24,00.
Il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota – o che, più in generale, non aderisca al sistema bilaterale – è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo a quello di stipula dell’accordo di rinnovo in esame (29 novembre 2011), un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 22 per 14 mensilità.
Sempre alla CADIPROF deve essere versata, con la dicitura EBP, la quota contrattuale globale a favore dell’Ente bilaterale nazionale (EBIPRO), nella misura di € 4 (€ 2 a carico del datore di lavoro e € 2 a carico del lavoratore).
Apprendistato per il praticantato. Con il termine apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali – introdotto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 – si intende l’attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione.
In considerazione della novità di questa tipologia di apprendistato, le Parti si riuniranno entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (29 novembre 2011) per completare la disciplina dell’istituto.
Contratto a termine. In presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, i datori di lavoro che applicano integralmente il C.c.n.l. possono stipulare contratti a termine con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori, per una durata compresa tra 6 e 14 settimane di effettivo lavoro.
Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato – oltre che per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente – nei seguenti casi:
– dichiarazioni annuali nell’area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali;
– archiviazione di documenti, per tutte le aree professionali;
– informatizzazione del sistema o di documenti, per tutte le aree professionali.
La retribuzione è determinata su base oraria, dividendo per 170 la retribuzione base.
Il valore minimo dell’indennità di disponibilità è stabilito nella misura del 30% della normale retribuzione (costituita dal paga base tabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni ad personam, superminimi) e dai ratei di mensilità aggiuntive.