Con circolare n. 25 dell’8 febbraio 2013 l’Inps rende noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.

La circolare entra nel merito del contributo addizionale dovuto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti) pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 1° gennaio 2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall’Inps al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, a meno che il datore di lavoro, identificatosi con Pin, non comunichi al Contact Center Multicanale, al numero gratuito 803164 oppure al numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore, che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.

Per consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei Mav relativi al 1° e 2° trimestre 2013, è necessario che tale informazione sia fornita entro il 28 febbraio 2013.

Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il comma 30 del citato art. 2, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.

La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

Relativamente al contributo di licenziamento dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previsto al comma 31, art. 2, L. n. 92/2012, l’Inps precisa che lo stesso non è applicabile al rapporto di lavoro domestico.

Per leggere la circolare clicca INPS CIRCOLARE 8 FEBBRAIO 2013 N. 25.