Con la circolare 27 febbraio 2017, n. 38, l’Inps rende note le modalità di accertamento del diritto alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per l’assistenza ai parenti gravemente disabili da parte dei soggetti civilmente uniti e dei conviventi. Contestualmente indica le procedure e i modelli da utilizzare per l’inoltro delle istanze da parte degli aventi diritto.
Il diritto ad usufruire dei permessi per l’assistenza dei disabili e il diritto al congedo straordinario deve essere coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge n. 76/2016 che ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016.
In particolare, l’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 prevede che al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Pertanto, dal coordinamento delle norme richiamate, emerge che i permessi ex lege n. 104/1992 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte.
La Corte Costituzionale, dal canto suo, con la sentenza n. 213/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Alla luce di quanto sopra, l’Inps specifica che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi ex lege n. 104/1992 che del congedo straordinario;
– il convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/1992.
Al riguardo, l’Inps sottolinea che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l’art. 78 cod. civ. non è espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016. Di conseguenza, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi ex lege n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.
I permessi in argomento, fermo restando il principio del referente unico, possono essere goduti in alternativa, dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto, dal parente o all’affine entro il secondo grado, da parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Con riferimento al congedo straordinario, invece, è possibile usufruire del periodo di congedo secondo il seguente ordine di priorità:
– il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
– il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente;
– uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.