Il recente Decreto Legislativo n. 81/2015 ha disciplinato anche il lavoro accessorio, il cui art. 48 prevede che per prestazioni di lavoro accessorio devono intendersi attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
E’ stabilito anche, dal comma 2 dell’articolo 48 citato, che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Con riferimento alla prestazione NASPI, con la recente circolare n. 142 del 2015, l’Inps ha confermato che l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile.
Ne deriva che, per i compensi che superano il limite di 3.000 euro e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
ATTENZIONE: sarà onere del beneficiario della NASpI comunicare all’Inps entro un mese, rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.