La nuova formulazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali quale risulta dal modello approvato dal Ministro del Lavoro con il D.M. 15 dicembre 2015 conferma l’istituto del ripensamento del lavoratore, da esercitare entro i 7 giorni successivi alla data di trasmissione del modulo di dimissioni online.
Dalla data certa di trasmissione del modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, attestante il giorno e l’ora in cui è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati al datore di lavoro, scatta il termine dei 7 giorni entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni.
La volontà di revoca deve essere espressa tramite lo stesso sistema informatico del Ministero del lavoro, utilizzando il codice alfanumerico identificativo già attribuito al modulo di dimissioni. Pertanto, il lavoratore potrà attivare la procedura di revoca in autonomia anche nel caso in cui in precedenza si fosse avvalso di un soggetto abilitato.
La revoca è un atto unilaterale del lavoratore e il datore di lavoro non potrà intervenire sull’eventuale ripensamento del lavoratore: dovrà, in pratica, attendere 7 giorni dalla data di invio del modello di dimissioni per essere certo che il lavoratore non abbia avuto pentimenti legati alla sua decisione di rescindere il contratto di lavoro.
Tale tempistica si rifletterà anche sull’eventuale sostituzione del lavoratore dimissionario che l’azienda vorrà fare in quanto, con il ripensamento, il datore potrà ritrovarsi su una medesima posizione lavorativa il “vecchio” lavoratore ed un eventuale neo assunto.