In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, indistintamente, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Questo è quanto chiarisce il Ministero del lavoro e delle Politiche sociale con interpello n. 8 del 12 maggio 2016.
In particolare, sulla base della normativa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) spetta, invece, l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Al proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, che comprende:
– visita medica preventiva volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
– visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno;
– visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
– visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
– visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
– visita medica preventiva in fase preassuntiva;
– visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione del lavoratore.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcol e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.