Con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 136/2016 (di recepimento della Direttiva 67/2014/UE) sono stati introdotti obblighi nel caso di distacco transnazionale.

Il decreto n. 136/2016 si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

Il decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

Con  Nota prot. N. 4833 del 5 giugno 2017 l ‘INL affronta l’ipotesi in cui il distacco dei lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi coinvolga una pluralità di operatori economici (l’impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione).
In tali fattispecie, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 136/2016 ed, in particolare, in merito alla comunicazione preventiva di cui all’art.10 del Decreto e al D.M. 10 agosto 2016, va precisato che nella stessa devonoessere indicati, tra gli altri:

  1. il soggetto distaccatario, individuato nella sede/filiale italiana della stessa impresa straniera distaccante ovvero di altro operatore economico stabilito in Italia;
  2. la sede del distacco, individuata presso il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale distaccato che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario, come avviene ad es. per i cantieri o nelle ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori viene espletata presso la sede/unità produttiva di altra impresa, destinataria finale della prestazione, in presenza di un idoneo titolo giuridico (ad es. contratto di appalto o subappalto).

Inoltre, ulteriore problematica affrontata è rappresentata dall’invio da parte della società straniera di propri  dipendenti in occasione di stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, laddove non sia individuabile una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario – distaccatario o committente – avente sede legale o operativa in Italia, ovvero non sia stato stipulato un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, ecc.) tra l’impresa straniera stessa e il destinatario della prestazione di cui sopra. Tenendo in considerazione la nozione di unità produttiva e prestazione di servizi ribadita dalla nota in commento, le disposizioni relativa al distacco transnazionale non sono applicabili allo stand temporaneo allestito in occasione delle manifestazioni di cui sopra. Ciò in quanto, tali disposizioni si applicano solo quando sia riscontrabile una vera e propria organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale la società straniera eserciti un’attività di natura economica in Italia.