L’INPS ha risposto ad una FAQ del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in tema di intervento del Fondo di Garanzia nel caso di ammissione di un credito da lavoro senza il privilegio di cui all’art. 2751 bis del c.c..
La norma che disciplina l’intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della L. 297/82) menziona il privilegio di cui devono godere i crediti di lavoro nella parte relativa alla surroga, prevedendo che « (…) Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate».
I crediti di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis c.c. hanno privilegio generale sui beni mobili, tuttavia l’art. 93, comma 4 LF (come modificato dal d.lgs. 169/2007) prevede che, se la domanda di ammissione al passivo non contiene l’indicazione del titolo di prelazione del credito, questo venga considerato chirografario. E’ quindi possibile che crediti di lavoro, per loro natura privilegiati, vengano ammessi come chirografari.
Il mancato riconoscimento del privilegio del credito ha effetti importanti in sede di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare in quanto i creditori chirografari vengono soddisfatti dopo i creditori privilegiati (art. 111 LF).
Al fine dell’intervento del Fondo di garanzia, pertanto, è necessario che il credito sia stato ammesso in privilegio anche per non pregiudicare le concrete possibilità di recupero delle somme anticipate.
Per completezza dell’informazione si segnala che in rari casi, riguardanti per lo più i dirigenti, il Giudice Delegato, in sede di accertamento del credito, non riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha ammesso il credito per TFR in chirografo. in questi casi, ovviamente, al fine dell’intervento del Fondo di garanzia manca il presupposto fondamentale dell’essere il beneficiario lavoratore dipendente.