Per la categoria professionale dei farmacisti l’abilitazione all’esercizio della professione si consegue con il superamento dell’esame di Stato da parte di candidati in possesso della laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, purchè abbiano effettuato il richiesto periodo di tirocinio pratico semestrale (cosiddetto tirocinio curriculare) durante il corso degli studi (per i laureati in Farmacia) o successivamente al corso di studi (per i laureati in CTF).
La pratica professionale di cui all’art. 6 della legge n. 892/84 attiene, invece, al conseguimento del requisito di idoneità richiesto per la titolarità di farmacia e, pertanto, non può che svolgersi nel rispetto della normativa lavoristica.
Esaminiamo, in sintesi, le possibili modalità di formalizzazione della prestazione lavorativa svolta in farmacia da un giovane iscritto, con esclusivo riguardo a forme contrattuali risultanti dal compromesso tra le contrapposte esigenze di:
- · contenimento dei costi del personale a carico del datore di lavoro;
- · formazione di collaboratori ancora privi della necessaria pratica professionale.
Ebbene, se la prestazione lavorativa viene svolta in mancanza del vincolo di subordinazione è possibile l’attivazione di un TIROCINIO.
Trattasi di un rapporto tra tre soggetti (Ente promotore, ente ospitante e tirocinante) e presuppone la stipula di una convenzione (tra ente promotore e ente ospitante) e di un progetto formativo (firmato, oltre che da promotore e ospitante, anche dal tirocinante).
Soggetti promotori possono essere: i Centri per l’Impiego, le Università, gli ex Provveditorati agli studi, la Fondazione Studi consulenti del lavoro e altri ancora.
Soggetti ospitanti sono tutte le aziende (pubbliche o private) nei rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa:
ü aziende da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
ü aziende da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: max 2 tirocinanti;
ü aziende con piu di 20 dipendenti a tempo indeterminato: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10%.
Nel progetto formativo può essere prevista l’erogazione di un rimborso spese a favore del tirocinante. E’ obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile v/terzi oltre che il versamento del premio infortuni sul lavoro v/INAIL.
I tirocini possono essere:
- · TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. Sono quei tirocini avviati al solo fine di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Possono essere avviati per neo laureati o neo diplomati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo per un massimo di 6 mesi.
- · TIROCINI DI REINSERIMENTO/INSERIMENTO AL LAVORO. Sono quei tirocini avviati al fine di favorire l’inserimento al lavoro di soggetti disoccupati, inoccupati e in mobilità per un periodo massimo di 6 mesi.
Se la prestazione lavorativa viene svolta con vincolo di subordinazione e la formazione costituisce elemento sostanziale l’inserimento di un’unità lavorativa potrebbe avvenire con contratto di apprendistato professionalizzante o con contratto di inserimento.
Il CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL COLLABORATORE DI FARMACIA (fino a 29 anni di età) è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato allo sviluppo e alla qualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La durata è pari a 24 mesi e l’inquadramento normativo ed economico è al 1° livello del ccnl di riferimento.
La formazione, interna o esterna alla farmacia, dovrà essere pari ad almeno 120 ore per anno e sarà finalizzata all’acquisizione di adeguata capacità professionale oltre che competenze a carattere trasversale ( prevenzione ambientale e antinfortunistica, disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro).
E’ possibile la stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale purché la durata sia compatibile con il piano formativo individuale.
Alla scadenza del periodo di 24 mesi, il titolare di farmacia potrà anche non confermare in servizio l’apprendista. Tuttavia, se non vengono confermati almeno il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con apprendistato, il titolare di farmacia non potrà procedere, per i 12 mesi successivi, all’avvio di ulteriori contratti di apprendistato.
Il CONTRATTO DI INSERIMENTO è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la finalità di agevolare, mediante la definizione di uno specifico progetto individuale, l’adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.
La durata può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 18 mesi, con l’eccezione dei soggetti con handicap per i quali la durata massima può arrivare fino a 36 mesi.
Il contratto di inserimento può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico.
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
– soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
– disoccupati da più di 12 mesi da ventinove fino a trentadue anni.
– lavoratori con più di cinquanta di età che siano privi di un posto di lavoro;
– lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche
– persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente da un grave handicap fisico, mentale o psichico, il cui grado di invalidità sia superiore al 45%.
Il farmacista collaboratore è inquadrato al 1° livello del ccnl di riferimento.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
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La prestazione lavorativa svolta durante il periodo di tirocinio o di apprendistato piuttosto che in attuazione di un contratto di inserimento è valida ai fini del raggiungimento del requisito di due anni di pratica professionale di cui all’art. 6 della legge n. 892/94, purchè la presenza del famacista non sia inferiore alle 20 ore settimanali, previa comunicazione alla AUSL e all’Ordine Professionale.
Ovviamente, oltre che nell’ambito degli istituti esaminati, la pratica professionale può essere svolta in attuazione degli ordinari contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato e a tempo indeterminato): sarà cura del datore di lavoro valutarne, di volta in volta, costi e benefici.