Happy guys and girls expressing happinessL’Anpal ha reso disponibile il decreto direttoriale che istituisce l’incentivo all’occupazione dei giovani a beneficio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o a termine soggetti non occupati né inseriti in progetti di formazione o di studio, iscritti al programma Garanzia Giovani.

Destinatari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani.

Vi è però una distinzione basata sull’età; infatti, per poter fruire dell’incentivo in casi di assunzione di giovani di età compresa fra i 25 e i 29 anni, questi devono, alternativamente:

  • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • non  essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere assunti in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25% rispetto alla disparità media in tutti i settori economici dello Stato, o in settori specifici (secondo i dati ISTAT), se appartenenti al genere sottorappresentato.

Gli incentivi in questione possono essere fruiti da ciascuna impresa entro la soglia del c.d. “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti di stato, ovvero entro il limite massimo complessivo di Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni.

Oltre tale soglia, o al di sotto di tale limite con riferimento all’assunzione di giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, gli incentivi possono essere riconosciuti a condizione che l’assunzione del giovane aderente al Programma (anche se di età inferiore a 25 anni) comporti un “incremento occupazionale netto” rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Lo stesso requisito occupazionale non è richiesto laddove il posto o i posti di lavoro occupati sono resi liberi a seguito a:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non per riduzione del personale.

In tutti i casi, il beneficio spetta per una durata massima di 12 mesi e non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

L’incentivo è riconosciuto, inoltre, ai datori di lavoro che assumano a tempo pieno o a tempo parziale:

  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata iniziale prevista per un periodo di almeno sei mesi.

E’ escluso, invece, in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

L’importo dell’incentivo (da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale) è pari:

  1. nel caso di assunzione a tempo indeterminato o apprendistato, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 8.060 euro annui per ogni giovane assunto.
  2. nel caso di assunzione a tempo determinato, al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, per un massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto.