A decorrere dal 1977, così come previsto dalla legge n. 54 del 05/03/77,   la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, cessando pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

A decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno è stata ripristinata.  Il 4 novembre, invece,  continua a essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello.

La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:

  • nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006). ;
  • nel sistema di paga orario:  il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).

Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza. E’ il caso del  Ccnl Turismo il quale stabilisce quanto segue: (…) Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”.

Partendo dall’assunto che il 4 novembre non è più considerato giorno festivo, nella stessa giornata, laddove sia previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa, al prestatore di lavoro competerà un trattamento economico pari alla normale retribuzione prevista contrattualmente, senza alcuna maggiorazione.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata di domenica – precedente o successiva – alla quale viene spostato il 4 novembre, non dà luogo ad alcuna maggiorazione di favore rispetto a quella che spetterebbe al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa nel corso di qualsiasi altra domenica.