Fra gli emendamenti al disegno di legge di Bilancio 2023 presentati dal Governo c’è una disposizione che estende al lavoratore padre l’aumento dal 30 all’80 per cento dell’indennità di un mese di congedo parentale che il predetto disegno di legge disponeva per la sola lavoratrice madre. I genitori – lavoratori subordinati – potranno fruirne in via alternativa, per uno dei mesi fruito entro il sesto anno di vita del figlio.

Quadro normativo dopo il D.Lgs. n. 105/2022

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha recentemente aumentato da sei a nove mesi il numero di mesi di congedo parentale fruibili entro il dodicesimo anno di vita del figlio, per i quali a ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. In aggiunta i genitori, in alternativa, hanno diritto ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, indennizzabile al 30 per cento.

Il citato decreto legislativo ha quindi aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

Con il disegno di legge finanziaria si modifica l’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo che uno dei mesi fruiti entro il sesto anno di vita del bambino possa essere indennizzato all’80 per cento, sia che ne fruisca la madre, sia che ne fruisca il padre. Pertanto, ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. I genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori. Uno di questi mesi, se fruito entro i 6 anni di età del figlio (o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia), potrà essere indennizzato all’80 per cento della retribuzione spettante.

Il D.Lgs.n. 105/2022 ha, peraltro, previsto che anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.