Con la circolare 18 dicembre 2014, n. 62, l’Inail fornisce chiarimenti in tema di infortunio in itinere soffermandosi, in particolare, sugli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola e, cambiando il proprio orientamento, giunge alla conclusione, tenuto conto della normativa e dell’orientamento univoco della Suprema Corte, della necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio stesso.
In particolare, l’Inail stabilisce che, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa solo subordinandolo alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso, tenendo conto per esempio dell’età del figlio, della lunghezza della deviazione, del tempo della sosta, della mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio.
In definitiva, in ogni singolo caso, deve essere ravvisabile un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.
Il nuovo orientamento, precisa infine l’Istituto, si applica ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.