Con il decreto Monti (convertito nella legge n. 214/2011) sono state introdotte due importanti agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché alle donne e “under 35”.
Il datore di lavoro potrà:
- dedurre integralmente dal reddito, ai fini Ires e Irpef, l’Irap pagata sul costo del personale, fermo restando lo sconto del 10% dell’Irap pagata in relazione agli interessi passivi;
- dedurre dalla base imponibile Irap un importo forfetario pari a € 4.600,00 su base annua aumentato ad € 10.600,00 per le donne e per gli “under 35”. Nelle Regioni del Mezzogiorno gli importi sono elevati a € 9.200,00 e a € 15.200,00 per le donne e i giovani.
SINTESI DELLE NUOVE DEDUZIONI IRAP
Nella determinazione della base imponibile Irap, il costo del personale rimane indeducibile fatte salve le deduzioni di cui all’art. 11 della legge n. 446/97. Nel dettaglio:
- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo;
- deduzione di € 1.850,00 per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori a € 400.000,00;
- per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, dal 2012, è ammessa:
- la deducibilità di un importo forfetario pari a € 4.600,00 su base annua aumentato a € 10.600 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. Per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo deducibile è elevato fino a € 9.200,00 su base annua aumentato a € 15.200 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- la deducibilità dell’importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.
Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore e che la fruizione delle deduzioni di cui ai punti 4 è alternativa alla fruizione delle deduzioni di cui ai punti n. 2 e 3.