Con messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011, l’Inps ha precisato che, con riferimento alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL ed ex festività, l’obbligo potrà essere assolto, senza oneri accessori, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 ottobre 2011.

Pertanto, l’indennità sostitutiva per ROL ed ex festività non goduti entro il termine di scadenza fissato dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale o individuale dovrà essere sommata alla retribuzione corrente del mese di settembre 2011.

Se in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di Rol o ex festività saranno effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e potrà essere recuperato.