Il decreto legge sul lavoro cambia nuovamente le disposizioni sul contratto a progetto, di cui all’articolo 61 e seguenti del Dlgs 276/2003.
In particolare il decreto legge interviene con riferimento a:
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la forma del contratto che deve essere stipulato per iscritto e deve contenere, tassativamente e non più ai soli fini della prova, alcuni elementi (fra cui la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire);
- il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti contemporaneamente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- le dimissioni del collaboratore: estese a questi lavoratori le disposizioni introdotte dalla riforma Fornero sulle cosiddette dimissioni in bianco con conseguente necessità della convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego ovvero della sottoscrizione di un’apposita dichiarazione da apporsi in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto che il committente è obbligato ad inviare al Centro per l’Impiego entro 5 giorni.