L’accordo del 26 Febbraio 2011 di rinnovo del  C.C.N.L. del Terziario  (Confcommercio) ha introdotto novità nel calcolo del  trattamento economico per il cosiddetto “periodo di carenza”.

Tale periodo corrisponde ai primi tre giorni di malattia.

Infatti,  a partire dal 1° aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario ( 1° gennaio-31dicembre), il trattamento economico a carico del datore dovrà essere calcolato in misura pari:

  • al 100%  della retribuzione giornaliera per i primi due eventi di malattia;
  • al 66 % della retribuzione giornaliera  per il terzo evento;
  • al 50% della retribuzione giornaliera  per il quarto evento;
  • nulla a partire dal quinto evento.

La disciplina, però, non trova applicazione nei casi in cui gli eventi morbosi dipendano da:

  1.  ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
  2. evento di malattia certificato la cui prognosi iniziale non sia inferiore a 12 giorni;
  3. sclerosi multipla o progressiva  e  patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentate da specialisti del Servizio sanitario nazionale.

 Il datore di lavoro, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, è tenuto a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno di calendario in corso.