Con circolare n. 4/2013 il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative per il personale ispettivo in materia di lavoro accessorio così come modificato dalla Riforma Fornero.

Il Ministero chiarisce che la qualificazione di lavoro accessorio è da ricondursi ad un ambito di natura esclusivamente economica, vale a dire collegata al limite di 5.000 euro annui che la legge n. 92/2012 ha fissato nei confronti del singolo prestatore e non più, come avveniva nella previgente disciplina, per ogni committente. Fermo restando il limite complessivo di € 5.000,00 nel corso di un anno solare, la Riforma prevede, inoltre, che nei confronti di imprese o professionisti le attività lavorative possano essere svolte per compensi non superiori a € 2.000,00, fatta salva naturalmente la possibilità del singolo lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro accessorio per ulteriori 3.000 euro nei confronti di altri committenti.

Importanti conferme arrivano in tema di appalti,  nel senso che il lavoro accessorio rimane utilizzabile unicamente laddove la prestazione debba essere resa nei confronti di chi l’abbia richiesta, con esclusione dei rapporti trilaterali, ove la prestazione del singolo lavoratore è resa in favore del committente appaltante o dell’utilizzatore nell’ipotesi di somministrazione.

Importanti novità riguardano, invece, i buoni lavoro (o voucher) che devono essere orari, numerati progressivamente e datati.  La determinazione del compenso passa, quindi,  da un piano esclusivamente pattizio-negoziale ad un sistema oggettivo, legato prevalentemente alla durata della prestazione. E’ ovvio che il requisito orario non possa certo precludere la possibilità di retribuire il lavoratore in modo più vantaggioso nel caso in cui la prestazione lavorativa venga ritenuta dalle parti di valore superiore, riconoscendo ad un’ora di lavoro più di un voucher.

Circa il requisito della data il Ministero precisa che la stessa non vada legata al giorno di effettivo utilizzo, ma rappresenta unicamente il dies a quo, a partire dal quale il committente avrà tempo 30 giorni per poter utilizzare i voucher acquistati.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Ministero conferma che:

  1. una prestazione di lavoro accessorio svolta con superamento dei limiti di € 5.000,00 o € 2.000,00;
  2. una prestazione di lavoro accessorio resa fuori dai limiti temporali previsti (periodo diverso da quello consentito, ossia 30 giorni dall’acquisto) ovvero priva di comunicazione preventiva di inizio e fine rischio

debba ritenersi del tutto sconosciuta alla pubblica amministrazione e, pertanto, necessariamente in “nero”, con conseguente trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed applicazione delle sanzioni civili ed amministrative, sempreché la prestazione sia resa nei confronti di un’impresa o di un professionista e risultino funzionali all’attività produttiva (prestazioni di lavoro accessorio fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente).