Per promuovere forme di occupazione stabile, è previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo. Lo sgravio è riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e i contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. E’ riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.
Il beneficio è escluso con riferimento:
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L’esonero, inoltre:
- non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge in esame;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’ordinamento.
Lo sgravio in oggetto viene riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore agricolo, entro le risorse previste (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019). Nel settore agricolo il beneficio si applica relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.
L’INPS ammette lo sgravio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e in base alle risorse disponibili.
Vengono soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.