part time

La Corte di cassazione, con la sentenza 21875/15, ha chiarito che il mancato consenso del lavoratore alla modifica del proprio regime orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Tale disposizione non equivale ad un divieto assoluto di licenziamento, in quanto il limite al licenziamento posto in presenza di un rifiuto alla trasformazione dell’impegno lavorativo richiesto al lavoratore può essere superato nel caso in cui siano presenti obiettive esigenze economico-organizzative aziendali, le quali impediscono di utilizzare proficuamente la prestazione lavorativa a tempo pieno.
Tale scenario si produce all’ulteriore condizione che l’iniziativa datoriale di eliminare la posizione del lavoratore a tempo pieno, in seguito al rifiuto del part-time, intervenga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono presiedere alla gestione del rapporto di lavoro.