La Corte di Cassazione, con decisione n. 7946 del 7 aprile 2011, dichiara la illegittimità del licenziamento per superamento del comporto, nel caso in cui la malattia del lavoratore sia oggettivamente imputabile alla responsabilità del datore a seguito di accertata nocività dell’ambiente di lavoro o delle mansioni eseguite all’interno della struttura organizzativa aziendale. Sin dall’avvio del rapporto, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure opportune e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti, così come previsto dall’art. 2087 del c.c.
Nel caso in cui egli non ottemperi a tale obbligo, la causa della malattia verificatasi dovrebbe essere imputata alla sua esclusiva responsabilità, con la conseguenza che al lavoratore nulla potrebbe essere rimproverato, tantomeno l’elevato numero di assenze dovute al fenomeno morboso.
Ciò comporta che l’eventuale licenziamento irrogato per superamento del periodo di comporto è del tutto illegittimo.
Ricordiamo che per periodo di comporto si intende l’arco temporale nel quale vige, per il datore di lavoro, il divieto di licenziare il lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio (art. 2110 c.c.). In tali casi, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118 c.c., ovvero dandone preavviso nei tempi e nei modi previsti dai contratti collettivi nazionali, decorso il periodo stabilito dalle leggi speciali, dai contratti collettivi nazionali, dagli usi o secondo equità.
La S.C. precisa, tuttavia, che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., seppur ritenuta di natura strettamente contrattuale non ha natura oggettiva e necessita, pertanto, di un oggettivo collegamento tra evento morboso e comportamento del datore di lavoro che si sia reso inadempiente dei propri obblighi di tutela.
Incombe esclusivamente sul dipendente l’onere della prova del nesso causale tra azione o omissione datoriale, nell’ambito del proprio obbligo di protezione, e produzione del danno subito, oltre naturalmente alla qualificazione e quantificazione dello stesso.