Con sentenza n. 17757 la Cassazione affronta il tema della computabilità ai fini del diritto all’ indennità di disoccupazione dei periodi di astensione obbligatoria per maternità fruiti al di fuori del rapporto di lavoro.

Secondo la suprema corte, tali periodi, sebbene tutelati attraverso il riconoscimento della copertura contributiva, non sono utili ai fini della maturazione dei requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione ma solo per il diritto alla pensione.

Tali periodi non  possono neppure essere esclusi (“neutralizzati”) dal computo del biennio previsto dall’art. 19 del Rdl n. 636/1939 per l’accertamento del requisito contributivo necessario per il diritto in questione.