La Cassazione con sentenza n. 16746/2012 ha chiarito che la lavoratrice, intenzionata ad utilizzare il congedo parentale facoltativo, per non essere considerata assente ingiustificata sul lavoro, deve comunicare al datore di voler utilizzare quel congedo. Se invece resta a casa senza aver fatto questa comunicazione, può essere legittimamente licenziata per giusta causa.
La decisione fa da ponte tra il diritto riconosciuto dalla legge a ciascun genitore di accedere al congedo parentale nei primi 8 anni di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001) e il divieto di licenziamento della mamma lavoratrice, se non per giusta causa, fino a quando il bambino non compie un anno . Ricordiamo che chi intende utilizzare il congedo deve necessariamente dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro, con il fine di rendergli possibile la riorganizzazione dell’attività aziendale.
La mancata comunicazione della volontà di fruire del congedo parentale rende inaffidabile la condotta lavorativa del/della lavoratore/lavoratrice, costituendo colpa grave e, pertanto, rappresenta una valida ipotesi di giusta causa di licenziamento.