I lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compresi i lavoratori a progetto, colf e badanti), possono avvalersi del modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi anche qualora, al momento delle operazioni di conguaglio dell’Irpef in busta paga (normalmente effettuate tra giugno e luglio), si trovino senza un sostituto d’imposta.

Lo ha stabilito un emendamento al Dl 69/2013, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, con decorrenza dal 2014.

La norma prevede, però, che già quest’anno, e in particolare dal 2 al 30 settembre, sarà possibile presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, il 730 che chiude a credito. In tal caso il rimborso sarà eseguito direttamente dall’amministrazione finanziaria.

Sebbene l’emendamento nulla prevede con riguardo ai tempi di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria, vale la pena sottoliniera che si tratta di una procedura accelerata, in quanto, se non così non fosse, non si comprenderebbe la convenienza a presentare il 730 in luogo di Unico il cui credito, peraltro, potrebbe essere utilizzato dal contribuente Tares per compensare il pagamento del nuovo tributo sui rifiuti.