La circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015 apporta ulteriori chiarimenti sui requisiti di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI).
In merito alla ricerca dei requisiti contributivi delle 13 settimane coperte da contribuzione del quadriennio e delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio dello stato di disoccupazione, l’istituto ha specificato che l’estensione del periodo di 48 mesi di riferimento può subire delle variazioni in presenza di periodi c.d. neutri. Si tratta di ipotesi specificatamente previsti dalla legge non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo e che, pertanto, consentono di spostare indietro nel tempo la data di inizio del periodo quadriennale entro cui ricercare i due requisiti contributivi.
Si tratta di:
- periodi di lavoro all’estero in stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;
- periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria o in deroga con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- periodi di aspettativa sindacale (legge 300/1970);
I periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro non sono invece considerati neutri ai fini dell’estensione del quadriennio entro cui cercare il requisito contributivo delle 13 settimane, ma se intervenuti nell’anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro determinano un allungamento temporale del periodo di dodici mesi entro cui ricercare il secondo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per ottenere il diritto alla NASPI.
In presenza di una pluralità di periodi neutri che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari all’intera durata dell’evento neutro. Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell’evento rinvenuto.
Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri.
Ovviamente i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni ed a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio.