untitledCon risposta ad interpello n. 7 del 12 gennaio 2016 il Ministero del lavoro ha chiarito i dubbi di Confindustria sull’ interpretazione dell’art. 24, DLgs. 81/2015 in merito all’esercizio del diritto di precedenza nel  contratto a tempo determinato e sull’art. 1, co. 118, della legge 190/2014 in materia di esonero contributivo triennale per le  assunzioni a tempo indeterminato.
Il  Ministero ricorda che l’art. 24 per il diritto di precedenza stabilisce che “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine“.
La norma precisa che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto da cui risulti l’apposizione del termine , ma detto diritto  può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto tale volontà  al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro tre mesi nell’ipotesi di lavoratori stagionali.
Il Ministero pertanto precisa che , dovendosi manifestare per iscritto la volontà del lavoratore , in mancanza di tale manifestazione ovvero  nelle more della stessa, il datore può assumere altri  lavoratori ovvero trasformare altri rapporti di lavoro a termine eventualmente  in essere.
Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.
Con specifico riferimento al diritto di precedenza e a quanto sopra detto  la condizione di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 trova applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.