Con la circolare 10 novembre 2011 n. 9, l’Inpgi rende nota la nuova misura dell’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del datore di lavoro.

Fermo restando l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente ex art. 3-ter della L. n. 438/1992, l’aliquota Ivs dovrà essere applicata nelle seguenti misure:

– 21,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

– 22,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

– 23,28 per cento della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (previa verifica dei risultati del bilancio tecnico-attuariale, da effettuare entro e non oltre il 30 giugno 2015).

Le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

Pertanto, precisa l’Inpgi, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3-ter della L. n. 438/1992.