Martedì 29 novembre 2011 scade il termine per comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) delle società.
L’obbligo è previsto dall‘articolo 16, comma 6, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).
La mancata comunicazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
Il ministero dello Sviluppo economico, con la lettera circolare n. 0224402 del 25 novembre 2011, stante le numerose segnalazioni da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata circa l’impossibilità di far fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di P.E.C., raccomanda alle Camere di commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni previste ai soggetti che non abbiano adempiuto all’obbligo entro la data del 29 novembre 2011.
Sono esenti da tale obbligo le società in fallimento, salvo che i curatori non abbiano interesse all’iscrizione nel registro delle imprese della casella di posta elettronica certificata.
Nel caso dei concordati preventivi, nella fase che precede l’omologa, e per quelli non liquidatori o in prosecuzione di attività, sarà l’amministratore ad indicare un autonomo indirizzo di PEC.
Nel caso dei concordati liquidatori e successivamente all’omologazione, l’adempimento spetterà al liquidatore, che potrà comunque indicare il proprio indirizzo PEC.