Il Ministero del lavoro, con interpello n. 18 del 6 ottobre 2014, risponde ad un quesito avanzato dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco circa le visite mediche periodiche per il rinnovo dell’idoneità psicofisica all’impiego di cui all’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008.
Nel dettaglio si chiede se la visita deve essere effettuata esclusivamente durante l’orario di lavoro e se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita, qualora si svolga al di fuori del normale orario di servizio, debba essere retribuito come orario di lavoro straordinario.
La Commissione chiarisce che, nonostante il citato art. 41 non indichi espressamente che la visita debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, è evidente che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa, e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le esigenze produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.
Inoltre, va anche considerato quanto disposto dall’art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per il lavoratore.
Pertanto, la Commissione ritiene che le visite mediche devono effettuarsi nell’orario normale di lavoro e dove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi dall’orario di lavoro, il lavoratore andrà considerato in servizio a tutti gli effetti durante la visita.